- Legge
17 agosto 2005, n. 174 -
"
Disciplina dell’attività di acconciatore "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre
2005
Art.
1.
(Princìpi
generali) 1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina
dell’attività professionale di acconciatore ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con
la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela
della concorrenza relative all’esercizio di tale attività.
2. L’esercizio dell’attività professionale
di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa
economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione.
La presente legge è volta ad assicurare l’esercizio
dell’attività, l’omogeneità dei requisiti
professionali e la parità di condizioni di accesso delle
imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le
imprese che svolgono l’attività di acconciatore,
siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività
sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
Art.
2.
(Definizione
ed esercizio dell’attività di acconciatore) 1. L’attività professionale di acconciatore, esercitata
in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti
i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere
e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi
i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni
di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio
e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente
o complementare.
2. L’esercizio dell’attività di acconciatore
è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento
del comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione
professionale di cui all’articolo 3 nonché in osservanza
delle vigenti norme sanitarie.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta
anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la
sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva
la possibilità di esercitare l’attività di
acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione
e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate
convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività
di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere
svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti
ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore,
che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti
cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti
ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni.
6. Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi di
cui al comma 1, le imprese esercenti l’attività di
acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente
inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione
prevista dall’articolo 3. A tale fine, le imprese di cui
al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie
contrattuali previste dalla legge.
7. L’attività professionale di acconciatore può
essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma
di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione
di una società. È in ogni caso necessario il possesso
dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi
indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico.
Art.
3.
(Abilitazione
professionale) 1. Per esercitare l’attività di acconciatore è
necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale
previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa
tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata
di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto
prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della
durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da
effettuare nell’arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso
un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco
di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione
teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno,
da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto
da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista
dal contratto nazionale di categoria.
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma
1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto
di lavoro.
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa
qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa
o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante
o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni
o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività
professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della
frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati
o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività
di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare,
di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante
o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile
tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui
al presente articolo.
6. L’attività professionale di acconciatore può
essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell’Unione
europea in conformità alle norme vigenti in materia di
riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali
nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi.
Art.
4
(Competenze
delle regioni) 1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle
disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano
l’attività professionale di acconciatore e, previa
determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali
dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami di
cui all’articolo 3, comma 1, individuando gli standard di
preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli
di abilitazione professionale di cui all’articolo 3 in maniera
uniforme sul territorio nazionale.
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale
e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore
e definiscono i princìpi per l’esercizio delle funzioni
amministrative di competenza dei comuni.
3. L’attività svolta dalle regioni ai sensi del comma
2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura,
anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in
collegamento con le altre attività di servizio e con le
attività commerciali;
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la
migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche
attraverso l’adozione di un sistema di informazioni trasparenti
sulle modalità di svolgimento del servizio;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza
e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio
dell’attività per le imprese operanti nel settore,
prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una
specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il
procedimento amministrativo di avvio dell’attività.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.
5.
(Sanzioni) 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura
in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle
modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni
amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti
per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro,
secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
Art.
6.
(Norme
transitorie) 1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni,
assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere,
per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore
e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo
3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui
all’articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, rilasciate per l’esercizio delle attività
di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica
della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni
comunali sono rilasciate esclusivamente per l’esercizio
dell’attività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano
ottenere l’abilitazione di cui all’articolo 3, sono
tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’abilitazione di cui all’articolo
3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3;
c) a sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo
3.
6. Coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa qualificata,
in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio
partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore
a tre anni, sono ammessi a sostenere l’esame di cui all’articolo
3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di
cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato
corso può essere frequentato anche durante il terzo anno
di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano,
o hanno in precedenza esercitato, l’attività di barbiere
è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
Art.
7.
(Termine
di applicazione della legislazione vigente) 1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970,
n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili
con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla
data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi
recati dalla presente legge.
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